Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce in Italia la Direttiva europea 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo). Il decreto modifica il Codice del Consumo e rafforza la tutela contro il greenwashing. Le nuove disposizioni sono applicate dal 27 settembre 2026.
L’intervento nasce da un problema concreto. Secondo le analisi della Commissione europea, più della metà dei claim ambientali risulta vaga, fuorviante o infondata, e il 40% non ha prove a supporto.
Green Claims: di cosa parliamo
Un Green Claim è qualsiasi messaggio, non obbligatorio per legge, che affermi o lasci intendere che un prodotto, un marchio o un’azienda abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso di altri o abbia migliorato il proprio impatto nel tempo.
Il perimetro è ampio. Non conta solo quello che si scrive, ma anche quello che si mostra: colori, immagini, simboli, nomi di prodotto e scelte grafiche possono comunicare un messaggio ambientale. Riguarda tutti i touchpoint rivolti ai consumatori: sito, schede prodotto, packaging, social, newsletter e DEM, campagne pubblicitarie, brochure.
Cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026
Il greenwashing entra in modo esplicito tra le pratiche commerciali scorrette. Le asserzioni ambientali generiche, ambigue o prive di prove sono soggette a limiti e divieti precisi. In sintesi: non basta dichiararsi sostenibili, bisogna poterlo dimostrare.
I divieti principali
- Claim generici non dimostrabili. Espressioni come “ecologico”, “green” o “amico dell’ambiente” non sono ammesse se l’azienda non può provare prestazioni ambientali eccellenti e riconosciute.
- Etichette di sostenibilità senza certificazione. Un marchio o un bollino è consentito solo se basato su un sistema di certificazione o istituito da un’autorità pubblica.
- Generalizzazioni. Se il beneficio riguarda un solo aspetto del prodotto o una sola parte dell’attività, non si può attribuirlo all’insieme.
- Vantaggi irrilevanti. Non si possono presentare come benefici ambientali elementi che non dipendono dalle reali caratteristiche del prodotto o dell’azienda.
- Claim basati sulla compensazione. Non si può dichiarare un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni sulla base della sola compensazione della CO2.
- Obblighi di legge presentati come plus. Un requisito già imposto a tutti i prodotti di una categoria non può diventare un elemento distintivo.
- Promesse sul futuro senza un piano. Obiettivi come “climate neutral entro il 2030” richiedono impegni chiari, pubblici e verificabili, con un piano d’azione e le risorse dedicate.
Chi vigila e cosa si rischia
La vigilanza spetta all’AGCM, che può avviare procedimenti, ordinare la cessazione dei messaggi e applicare sanzioni da 5.000 euro a 10 milioni, fino al 4% del fatturato annuo nei casi più gravi. Possono intervenire anche lo IAP, con i procedimenti di autodisciplina, e il giudice civile.
Le segnalazioni non arrivano solo dalle autorità: concorrenti, associazioni dei consumatori e ONG monitorano le comunicazioni ambientali e possono contestarle. Al rischio sanzionatorio si somma quello reputazionale.
Cosa fare adesso
- Mappare i touchpoint e individuare tutti i messaggi ambientali presenti, testi e visual compresi.
- Verificare ogni claim e raccogliere dati, evidenze e documentazione a supporto.
- Sostituire le formule generiche con informazioni specifiche, delimitate e verificabili.
- Rivedere i claim legati alla compensazione delle emissioni, distinguendo sempre l’impatto generato dalle misure per compensarlo.
- Controllare etichette e bollini di sostenibilità, mantenendo solo quelli certificati.
- Collegare ogni obiettivo futuro a un piano concreto e pubblico.
- Coinvolgere il proprio consulente legale nella revisione dei contenuti più esposti.
Il tuo team di riferimento NUZO è a disposizione per analizzare i contenuti in uso e rivedere la comunicazione ambientale, con il supporto del tuo consulente legale.